Sentenza 166/1973 (ECLI:IT:COST:1973:166)
Massima numero 6903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 166/73. REATI E PENE - OMICIDIO COLPOSO - COD. PEN., ARTT. 589 E 42 - CONSENTONO CHE NELLA COLPA PROFESSIONALE IL GIUDICE ATTRIBUISCA RILEVANZA PENALE SOLTANTO A GRADI DI COLPA DI TIPO PARTICOLARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 166/73. REATI E PENE - OMICIDIO COLPOSO - COD. PEN., ARTT. 589 E 42 - CONSENTONO CHE NELLA COLPA PROFESSIONALE IL GIUDICE ATTRIBUISCA RILEVANZA PENALE SOLTANTO A GRADI DI COLPA DI TIPO PARTICOLARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata in relazione all'art 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 589 e 42 del cod. pen. nella parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare. Infatti, il differente trattamento giuridico riservato al professionista la cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situazione, non puo' dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabilita' penale per colpa ha in se' una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto e' operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.
Non e' fondata in relazione all'art 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 589 e 42 del cod. pen. nella parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare. Infatti, il differente trattamento giuridico riservato al professionista la cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situazione, non puo' dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabilita' penale per colpa ha in se' una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto e' operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte