Sentenza 167/1973 (ECLI:IT:COST:1973:167)
Massima numero 6904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6905
Titolo
SENT. 167/73 A. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ARTT. 188, PRIMO COMMA, 189, PRIMO COMMA, N. 3; COD. PROC. PEN., ARTT. 274, 612, TERZO COMMA - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUA NATURA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 167/73 A. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ARTT. 188, PRIMO COMMA, 189, PRIMO COMMA, N. 3; COD. PROC. PEN., ARTT. 274, 612, TERZO COMMA - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUA NATURA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto e' obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacita' contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensi' un effetto dell'illecito che e' sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.
Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto e' obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacita' contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensi' un effetto dell'illecito che e' sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte