Sentenza 167/1973 (ECLI:IT:COST:1973:167)
Massima numero 6905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6904
Titolo
SENT. 167/73 B. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - COD. PEN., ART. 188, PRIMO COMMA - SANCISCE L'OBBLIGO DI RIMBORSO, MA NON DETERMINA L'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO CARCERARIO - NON SONO VIOLATI L'ART. 36, NE' L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 167/73 B. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - COD. PEN., ART. 188, PRIMO COMMA - SANCISCE L'OBBLIGO DI RIMBORSO, MA NON DETERMINA L'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO CARCERARIO - NON SONO VIOLATI L'ART. 36, NE' L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 188 cod. pen., nella parte in cui pone l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento anche a carico del condannato povero non ammesso al lavoro, non contrasta con il principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 della Costituzione, giacche' la norma denunciata e' comunque estranea alla determinazione dell'ammontare della retribuzione del lavoro carcerario, sancendo soltanto l'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento. Neppure e' violato il principio costituzionale d'uguaglianza, poiche' l'art. 188 del codice penale non concerne ne' consente la pretesa equiparazione tra detenuti ammessi e non ammessi al lavoro, che anzi gli artt. 22 e seguenti dello stesso codice sanciscono l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti in espiazione di pena. - cfr. sent. n. 40/1970.
L'art. 188 cod. pen., nella parte in cui pone l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento anche a carico del condannato povero non ammesso al lavoro, non contrasta con il principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 della Costituzione, giacche' la norma denunciata e' comunque estranea alla determinazione dell'ammontare della retribuzione del lavoro carcerario, sancendo soltanto l'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento. Neppure e' violato il principio costituzionale d'uguaglianza, poiche' l'art. 188 del codice penale non concerne ne' consente la pretesa equiparazione tra detenuti ammessi e non ammessi al lavoro, che anzi gli artt. 22 e seguenti dello stesso codice sanciscono l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti in espiazione di pena. - cfr. sent. n. 40/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte