Sentenza 168/1973 (ECLI:IT:COST:1973:168)
Massima numero 6906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6907


Titolo
SENT. 168/73 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DEI FERROTRANVIERI - REGOLAMENTO ALL. A, R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 46, ULTIMO COMMA - AGENTE SOSPESO IN VIA PREVENTIVA E SUCCESSIVAMENTE ASSOLTO IN SEDE DI PROCEDIMENTO PENALE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - E' ESCLUSO IN OGNI CASO DAL DIRITTO ALL'"INDENNIZZO" PREVISTO DALLA DISPOSIZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PUBBLICI IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove. La norma denunziata, negando al ferrotranviere sospeso in via preventiva e prosciolto in sede penale con formula dubitativa il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare dei fatti addebitatigli, ed anche quando il procedimento disciplinare si sia concluso con il suo proscioglimento, crea, infatti, irrazionalmente una disparita' di trattamento tra gli agenti suddetti e i pubblici impiegati - tra i quali deve annoverarsi anche il personale delle Ferrovie dello Stato - sospesi cautelarmente e prosciolti in sede di procedimento penale delle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte