Sentenza 169/1973 (ECLI:IT:COST:1973:169)
Massima numero 6908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 169/73. LAVORO - APPRENDISTATO - NATURA, CONTENUTO E STRUTTURA COMPLESSA DEL RAPPORTO - ASSIMILABILITA' DEL RAPPORTO ALL'ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO - PECULIARITA' RISPETTO ALLO STESSO - INSEGNAMENTO DA IMPARTIRE ALL'APPRENDISTA - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - L. 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - NON COMPRENDE GLI APPRENDISTI FRA I BENEFICIARI DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 1-8 E 11-13 DELLA LEGGE (NEL CORSO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO) - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'apprendistato e' un rapporto complesso, assimilabile, salvo talune peculiarita' (insegnamento impartito dal datore di lavoro all'apprendista per il conseguimento della capacita' a divenire lavoratore qualificato) all'ordinario rapporto di lavoro, (come sancito dalla sentenza n. 14 del 1970) e quale rapporto di lavoro non puo' essere escluso dalla tutela disposta dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, relativa alle limitazioni imposte al potere di recesso del datore di lavoro. L'art. 10 l. cit., conseguentemente, viola il principio di eguaglianza tra lavoratori nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilita' nei loro confronti degli artt. da 1 a 8 e da 11 a 13 stessa legge, limitatamente, peraltro, al solo licenziamento adottato nel corso del rapporto di apprendistato, ferma restando la liberta' del datore di lavoro di assumere o meno l'apprendista al termine del corso stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte