Sentenza 170/1973 (ECLI:IT:COST:1973:170)
Massima numero 6909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 170/73. ASSISTENZA SANITARIA E BENEFICENZA PUBBLICA - LEGGE (OSPEDALIERA) 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ARTT. 55 E 56; R.D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 132; R.D. 5 FEBBRAIO 1891, N. 99, ART. 81 - RICONOSCIMENTO AI COMUNI DI UN POTERE DI SORVEGLIANZA SUGLI STABILIMENTI DI CARITA' E BENEFICENZA - NON CONFIGURA UNA FORMA TIPICA DEI CONTROLLI RISERVATI ALLA COMPETENZA DELLE REGIONI, BENSI' UNA GENERICA FACOLTA' ISPETTIVA, DI SEGNALAZIONE O DENUNZIA - CARATTERE STRUMENTALE ED AUSILIARIO RISPETTO ALLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI NELLA MATERIA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 117 E 118 NE' L'ART. 130 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 170/73. ASSISTENZA SANITARIA E BENEFICENZA PUBBLICA - LEGGE (OSPEDALIERA) 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ARTT. 55 E 56; R.D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 132; R.D. 5 FEBBRAIO 1891, N. 99, ART. 81 - RICONOSCIMENTO AI COMUNI DI UN POTERE DI SORVEGLIANZA SUGLI STABILIMENTI DI CARITA' E BENEFICENZA - NON CONFIGURA UNA FORMA TIPICA DEI CONTROLLI RISERVATI ALLA COMPETENZA DELLE REGIONI, BENSI' UNA GENERICA FACOLTA' ISPETTIVA, DI SEGNALAZIONE O DENUNZIA - CARATTERE STRUMENTALE ED AUSILIARIO RISPETTO ALLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI NELLA MATERIA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 117 E 118 NE' L'ART. 130 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), nella parte in cui mantengono in vigore le norme art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ed art. 81 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Invero, la sorveglianza de qua - in quanto come e' pacifico, si risolve in affatto generiche facolta' ispettive di segnalazione e di denunzia - per un verso rimane, evidentemente, estranea alla materia dei controlli tipici riservati alla Regione dall'art. 130 della Costituzione; e, per altro verso, lungi dal contraddire, conferma, anzi, le funzioni amministrative, attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia della beneficenza pubblica, in quanto rispetto a queste si pone in posizione strumentale e di mera ausiliarita'.
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), nella parte in cui mantengono in vigore le norme art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ed art. 81 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Invero, la sorveglianza de qua - in quanto come e' pacifico, si risolve in affatto generiche facolta' ispettive di segnalazione e di denunzia - per un verso rimane, evidentemente, estranea alla materia dei controlli tipici riservati alla Regione dall'art. 130 della Costituzione; e, per altro verso, lungi dal contraddire, conferma, anzi, le funzioni amministrative, attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia della beneficenza pubblica, in quanto rispetto a queste si pone in posizione strumentale e di mera ausiliarita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte