Sentenza 171/1973 (ECLI:IT:COST:1973:171)
Massima numero 6910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6911  6912  6913  6914


Titolo
SENT. 171/73 A. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DELL'IMPUTATO ASSOLTO - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI E' PRONUNCIATA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sul presupposto che l'assoluzione per insufficienza di prove - in giudizio - costituisca limitazione della capacita' dell'imputato assolto, mancando quella diversita' di trattamento caratterizzante l'irrazionalita' cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto. Non e' identica, infatti, la posizione dell'imputato, nei cui confronti vi e' la prova che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso ovvero manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che egli lo ha commesso, e quella dell'imputato in ordine al quale non risultano sufficienti prove per la condanna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte