Sentenza 171/1973 (ECLI:IT:COST:1973:171)
Massima numero 6911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/73 B. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITA' EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 171/73 B. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITA' EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
A norma dell'art. 111 della Costituzione la decisione di proscioglimento per insufficienza di prove deve recare congrua motivazione in ordine alle circostanze che giustifichino le perplessita' del giudice circa la colpevolezza dell'imputato. - v. Sent. n. 124/1972.
A norma dell'art. 111 della Costituzione la decisione di proscioglimento per insufficienza di prove deve recare congrua motivazione in ordine alle circostanze che giustifichino le perplessita' del giudice circa la colpevolezza dell'imputato. - v. Sent. n. 124/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte