Sentenza 171/1973 (ECLI:IT:COST:1973:171)
Massima numero 6911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6910  6912  6913  6914


Titolo
SENT. 171/73 B. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE - NECESSITA' EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
A norma dell'art. 111 della Costituzione la decisione di proscioglimento per insufficienza di prove deve recare congrua motivazione in ordine alle circostanze che giustifichino le perplessita' del giudice circa la colpevolezza dell'imputato. - v. Sent. n. 124/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte