Sentenza 171/1973 (ECLI:IT:COST:1973:171)
Massima numero 6912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/73 C. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 25, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 171/73 C. PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 25, 35 E 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione, trattandosi di precetti estranei alla tematica del proscioglimento con formula dubitativa.
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione, trattandosi di precetti estranei alla tematica del proscioglimento con formula dubitativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte