Sentenza 171/1973 (ECLI:IT:COST:1973:171)
Massima numero 6913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6910  6911  6912  6914


Titolo
SENT. 171/73 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 604, 606 E 64, PRIMO COMMA, DEL R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602 (DISP. ATT. COD. PROC. PEN.).

Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie erano state sollevate in sede dibattimentale le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 604 e 606 del c.p.p. e dell'art. 64, primo comma, disp. att. c.p.p. r.d. 28 maggio 1931, n. 602, non considerandosi sotto il profilo della rilevanza che delle norme stesse era preclusa al giudice l'applicazione, riservata invece alla sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 610 del c.p.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23