Sentenza 171/1973 (ECLI:IT:COST:1973:171)
Massima numero 6914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/73 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 378, SECONDO COMMA.
SENT. 171/73 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO A QUO - ASSOLUTO DIFETTO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 378, SECONDO COMMA.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie era stata sollevata, in sede dibattimentale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378, secondo comma c.p.p., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a conclusione della distinta fase istruttoria).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie era stata sollevata, in sede dibattimentale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378, secondo comma c.p.p., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a conclusione della distinta fase istruttoria).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23