Ordinanza 172/1973 (ECLI:IT:COST:1973:172)
Massima numero 6915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 172/73. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUDE L'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO NEL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NAVIGANTE - CARATTERE IN PROVA DEL RAPPORTO DEDOTTO NEL GIUDIZIO "A QUO" - ECCEPITA INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".

Testo
Se l'ordinanza di rimessione omette di accertare elementi essenziali di fatto ai fini della risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice "a quo" perche' riesamini la rilevanza della questione in riferimento a tali fatti. (Nella specie era stato imputato l'art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilita' del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante, la societa' resistente aveva eccepito l'inapplicabilita' di tale norma, dato il carattere in prova del rapporto dedotto in giudizio. Eccezione questa non esaminata nell'ordinanza di rimessione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte