Ordinanza 173/1973 (ECLI:IT:COST:1973:173)
Massima numero 6916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
22/11/1973; Decisione del
22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 173/73. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUDE L'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO NEL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NAVIGANTE - APPLICABILITA' NEI CONTRATTI COLLETTIVI DISPOSTA DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, ULTIMO COMMA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".
ORD. 173/73. LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUDE L'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO NEL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NAVIGANTE - APPLICABILITA' NEI CONTRATTI COLLETTIVI DISPOSTA DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, ULTIMO COMMA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".
Testo
Se l'ordinanza di rimessione omette di considerare taluni elementi essenziali ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che con essa viene sollevata, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame, in riferimento a tali elementi, della decisione di emetterla. (Nella specie era stato impugnato l'art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude l'applicabilita' del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante. Dagli atti, peraltro, era emerso che le parti si erano richiamate al contratto collettivo del 27 gennaio 1970, contratto, che ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, provvede ad applicare i principi in materia di licenziamento).
Se l'ordinanza di rimessione omette di considerare taluni elementi essenziali ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che con essa viene sollevata, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame, in riferimento a tali elementi, della decisione di emetterla. (Nella specie era stato impugnato l'art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude l'applicabilita' del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante. Dagli atti, peraltro, era emerso che le parti si erano richiamate al contratto collettivo del 27 gennaio 1970, contratto, che ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, provvede ad applicare i principi in materia di licenziamento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte