Ordinanza 174/1973 (ECLI:IT:COST:1973:174)
Massima numero 6917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  22/11/1973;  Decisione del  22/11/1973
Deposito del 28/11/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 174/73. ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U.16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 (SANZIONI PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI) E ART. 102 (INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - NON VIOLANO, RISPETTIVAMENTE, GLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, 2, SECONDO COMMA, E 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 93 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle Amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), in riferimento all'art. 3, secondo comma della Costituzione, e dell'art. 102 dello stesso T.U.,in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 48/1962; 45/1967; 106/1971 ed ord. n. 23/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte