Sentenza 175/1973 (ECLI:IT:COST:1973:175)
Massima numero 6918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6919  6920  6921  6922  6923


Titolo
SENT. 175/73 A. GIURISDIZIONE STATALE - DEROGABILITA' - RISERVA DELLA GIURISDIZIONE - NON COSTITUISCE PRINCIPIO SUPREMO DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ART. 1 (ESECUZIONE DELL'ART. 34, COMMI QUATTRO, CINQUE, SEI DEL CONCORDATO TRA LO STATO E LA S. SEDE) - GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA MATRIMONIALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI SOVRANITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato, riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita' dei matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione elemento costitutivo della sovranita', un'inderogabilita' assoluta della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della Costituzione ne' e' deducibile, nella materia civile, dai principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 80

Costituzione  art. 101  co. 1

Altri parametri e norme interposte