Sentenza 175/1973 (ECLI:IT:COST:1973:175)
Massima numero 6920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6918  6919  6921  6922  6923


Titolo
SENT. 175/73 C. GIURISDIZIONE STATALE - DEROGA A FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA MATRIMONIALE - LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810 ART. 1 (ESECUZIONE DELL'ART. 34, COMMI QUATTRO, CINQUE, SEI DEL CONCORDATO TRA LO STATO E LA S. SEDE) - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - SUCCESSIVO E LIMITATO INTERVENTO DEL GIUDICE ITALIANO NEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - SUSSISTENZA DELLE GARANZIE PROCESSUALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La deroga alla giurisdizione - compatibile con il nuovo ordinamento costituzionale in quanto razionalmente e politicamente giustificabile - e' conforme al vigente sistema che riconosce effetti civili al matrimonio cosi' come disciplinato dal diritto canonico (art. 34 Concordato), non irrazionalmente devolvendosi ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di nullita' matrimoniali. Si esclude quindi la violazione dell'art. 24 della Costituzione anche perche' viene assicurato l'intervento del giudice italiano, sia pure con cognizione limitata, con l'osservanza delle garanzia processuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte