Sentenza 175/1973 (ECLI:IT:COST:1973:175)
Massima numero 6923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 175/73 F. MATRIMONIO - MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO - LIBERTA' DI SCELTA SPETTANTE AI CITTADINI - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. (LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ART. 1, ESECUZIONE DELL'ART. 34, COMMI QUATTRO, CINQUE, SEI DEL CONCORDATO TRA LO STATO E LA S.SEDE).
SENT. 175/73 F. MATRIMONIO - MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO - LIBERTA' DI SCELTA SPETTANTE AI CITTADINI - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. (LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ART. 1, ESECUZIONE DELL'ART. 34, COMMI QUATTRO, CINQUE, SEI DEL CONCORDATO TRA LO STATO E LA S.SEDE).
Testo
Tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre matrimonio civile; anche i cattolici se non vogliono rinunciare alla giurisdizione civile possono contrarre nozze civili e poi religiose. Le conseguenze, eventualmente diverse, che comporta una piena liberta' di scelta non violano il principio d'eguaglianza (Cfr. sent. n. 32 del 1971 sulla legittimita' del trattamento differenziato tra cittadini battezzati e non battezzati).
Tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre matrimonio civile; anche i cattolici se non vogliono rinunciare alla giurisdizione civile possono contrarre nozze civili e poi religiose. Le conseguenze, eventualmente diverse, che comporta una piena liberta' di scelta non violano il principio d'eguaglianza (Cfr. sent. n. 32 del 1971 sulla legittimita' del trattamento differenziato tra cittadini battezzati e non battezzati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte