Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6924  6926  6927  6928  6929  6930  6931  6932  6933  6934  6935


Titolo
SENT. 176/73 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DIRITTO DI OTTENERE LA CESSAZIONE DEI SUOI EFFETTI CIVILI - IMPLICA IL RICONOSCIMENTO DELL'AZIONE RIVOLTA A QUEL FINE. (COSTITUZIONE, ART. 24).

Testo
Qualunque concezione si ritenga di accogliere, sul piano teorico, in tema di rapporti tra diritto soggettivo ed azione, certo e' comunque - in forza del preciso disposto dell'art. 24 Cost. - che la legge (nella specie legge 1 dicembre 1970, n. 898) non avrebbe potuto, ne' potrebbe, attribuire il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni in essa previste, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza assicurare al tempo stesso l'azione per farlo valere, e con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo di qualsiasi consistenza: che' anzi, trattandosi nella specie di diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, puo' ben dirsi che diritto ed azione si risolvano l'uno nell'altra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte