Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 176/73 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DIRITTO DI OTTENERE LA CESSAZIONE DEI SUOI EFFETTI CIVILI - IMPLICA IL RICONOSCIMENTO DELL'AZIONE RIVOLTA A QUEL FINE. (COSTITUZIONE, ART. 24).
SENT. 176/73 B. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DIRITTO DI OTTENERE LA CESSAZIONE DEI SUOI EFFETTI CIVILI - IMPLICA IL RICONOSCIMENTO DELL'AZIONE RIVOLTA A QUEL FINE. (COSTITUZIONE, ART. 24).
Testo
Qualunque concezione si ritenga di accogliere, sul piano teorico, in tema di rapporti tra diritto soggettivo ed azione, certo e' comunque - in forza del preciso disposto dell'art. 24 Cost. - che la legge (nella specie legge 1 dicembre 1970, n. 898) non avrebbe potuto, ne' potrebbe, attribuire il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni in essa previste, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza assicurare al tempo stesso l'azione per farlo valere, e con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo di qualsiasi consistenza: che' anzi, trattandosi nella specie di diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, puo' ben dirsi che diritto ed azione si risolvano l'uno nell'altra.
Qualunque concezione si ritenga di accogliere, sul piano teorico, in tema di rapporti tra diritto soggettivo ed azione, certo e' comunque - in forza del preciso disposto dell'art. 24 Cost. - che la legge (nella specie legge 1 dicembre 1970, n. 898) non avrebbe potuto, ne' potrebbe, attribuire il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni in essa previste, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza assicurare al tempo stesso l'azione per farlo valere, e con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo di qualsiasi consistenza: che' anzi, trattandosi nella specie di diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, puo' ben dirsi che diritto ed azione si risolvano l'uno nell'altra.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte