Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6924  6925  6927  6928  6929  6930  6931  6932  6933  6934  6935


Titolo
SENT. 176/73 C. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIUDIZIO SULLE CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - COMPETENZA DEI TRIBUNALI DELLO STATO (EX ART. 2 LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898) - RAPPORTI CON LE COMPETENZE RISERVATE AI TRIBUNALI ECCLESIASTICI DALL'ART. 34 DEL CONCORDATO - QUESTIONE RICOMPRESA IN QUELLA GIA' DECISA CON SENT. N. 169 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
In presenza di situazioni consistenti nel diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, la questione se l'attribuzione ai tribunali statali di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici c. d. "concordatari" (art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) sia o meno compatibile con la riserva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici della competenza a conoscere delle cause di nullita' del predetto matrimonio, nonche' della dispensa dal matrimonio rato e non consumato (art. 34 Concordato in relazione agli artt. 7 e 138 Cost.) deve intendersi logicamente ricompresa in quella, piu' vasta, gia' risolta con la sent. n. 169 del 1971 della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte