Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 176/73 D. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CONCORDATO, ART. 34, QUARTO COMMA - RISERVA DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA AI TRIBUNALI E DICASTERI ECCLESIASTICI - NON COMPRENDE TUTTE LE CAUSE INERENTI ALLA VALIDITA' ED AGLI EFFETTI DEL MATRIMONIO - CONSEGUENZE DI UNA INTERPRETAZIONE IN SENSO OPPOSTO.
SENT. 176/73 D. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CONCORDATO, ART. 34, QUARTO COMMA - RISERVA DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA AI TRIBUNALI E DICASTERI ECCLESIASTICI - NON COMPRENDE TUTTE LE CAUSE INERENTI ALLA VALIDITA' ED AGLI EFFETTI DEL MATRIMONIO - CONSEGUENZE DI UNA INTERPRETAZIONE IN SENSO OPPOSTO.
Testo
Se la riserva di giurisdizione e competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, operata dal quarto comma dell'articolo 34 del Concordato, fosse piena e totale cioe' comprensiva di tutte le cause inerenti sia alla validita' sia agli effetti del matrimonio concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione personale tra i coniugi, in modo da non lasciare spazio per ulteriori e diverse competenze giurisdizionali nazionali, la conseguenza pratica finirebbe per essere la rinuncia dello Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive, le quali non potrebbero essere azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani.
Se la riserva di giurisdizione e competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, operata dal quarto comma dell'articolo 34 del Concordato, fosse piena e totale cioe' comprensiva di tutte le cause inerenti sia alla validita' sia agli effetti del matrimonio concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione personale tra i coniugi, in modo da non lasciare spazio per ulteriori e diverse competenze giurisdizionali nazionali, la conseguenza pratica finirebbe per essere la rinuncia dello Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive, le quali non potrebbero essere azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif. 11/02/1929
n. 0
art. 34
co. 4