Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 176/73 E. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - RINUNCIA DELLO STATO A DISCIPLINARE IL RAPPORTO MATRIMONIALE ED A CONOSCERE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE - ESCLUSIONE - IMPEGNO A RICONOSCERE AL MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO GLI STESSI EFFETTI DEL MATRIMONIO CIVILE - DISCIPLINA DEGLI EFFETTI NEL TEMPO - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 176/73 E. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - RINUNCIA DELLO STATO A DISCIPLINARE IL RAPPORTO MATRIMONIALE ED A CONOSCERE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE - ESCLUSIONE - IMPEGNO A RICONOSCERE AL MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO GLI STESSI EFFETTI DEL MATRIMONIO CIVILE - DISCIPLINA DEGLI EFFETTI NEL TEMPO - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Non puo' ritenersi sussistente una rinuncia da parte della Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale, specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani, posto che con il Concordato lo Stato ha assunto unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficio di stato civile: libero restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio diritto, puo' incontrare in casi determinati. Cfr.: gia' sent. n. 169/71 e ord. n. 31/1972.
Non puo' ritenersi sussistente una rinuncia da parte della Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale, specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani, posto che con il Concordato lo Stato ha assunto unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficio di stato civile: libero restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio diritto, puo' incontrare in casi determinati. Cfr.: gia' sent. n. 169/71 e ord. n. 31/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif. 11/02/1929
n. 0
art. 34