Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6924  6925  6926  6927  6929  6930  6931  6932  6933  6934  6935


Titolo
SENT. 176/73 E. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - RINUNCIA DELLO STATO A DISCIPLINARE IL RAPPORTO MATRIMONIALE ED A CONOSCERE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE - ESCLUSIONE - IMPEGNO A RICONOSCERE AL MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO GLI STESSI EFFETTI DEL MATRIMONIO CIVILE - DISCIPLINA DEGLI EFFETTI NEL TEMPO - COMPETENZA DELLO STATO.

Testo
Non puo' ritenersi sussistente una rinuncia da parte della Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale, specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani, posto che con il Concordato lo Stato ha assunto unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficio di stato civile: libero restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio diritto, puo' incontrare in casi determinati. Cfr.: gia' sent. n. 169/71 e ord. n. 31/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif.  11/02/1929  n. 0  art. 34