Prospettazione della questione incidentale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Diversità in rapporto ai tertia comparationis e all'oggetto della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis, sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. (Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017).
La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016).