Sentenza 156/2020 (ECLI:IT:COST:2020:156)
Massima numero 43413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  25/06/2020;  Decisione del  25/06/2020
Deposito del 21/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43414  43415


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Diversità in rapporto ai tertia comparationis e all'oggetto della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis, sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. (Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017).

La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 131  co. 

decreto legislativo  16/03/2015  n. 28  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte