Sentenza 176/1973 (ECLI:IT:COST:1973:176)
Massima numero 6934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 11/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6924  6925  6926  6927  6928  6929  6930  6931  6932  6933  6935


Titolo
SENT. 176/73 M. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898 - CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI MATRIMONIO - SALVEZZA DELLE RISERVE CONTENUTE NELL'ART. 34 DEL CONCORDATO IN FAVORE DEI TRIBUNALI E DICASTERI ECCLESIASTICI - ASSUNTA MODIFICAZIONE DEI PATTI LATERANENSI E DELLE NORME INTERNE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Poiche' la introduzione nella legge 1 dicembre 1970, n. 898, di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia intatte le riserve contenute nell'art. 34 del Concordato in favore dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici, risulta confermata la conclusione che non si e' in tal modo apportata alcuna modificazione ai Patti lateranensi ed alle relative norme interne di esecuzione (v. gia' sent. n. 169 del 1971, punto 4 della motivazione in diritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif.  11/02/1929  n. 0  art. 34