Sentenza 177/1973 (ECLI:IT:COST:1973:177)
Massima numero 6936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 177/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DI STATO DOPO CHE IL GOVERNO HA PROPOSTO REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ASSUNTA CARENZA DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA, NEL CONSIGLIO, QUANTO MENO DEL POTERE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI URGENTI E, TRA ESSI, QUELLO DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - IMPUGNAZIONE DI NORME DI LEGGE RILEVANTI AI FINI DI QUELLA PRONUNCIA - AMMISSIBILITA'. (COD. PROC. CIV., ART. 48, SECONDO COMMA; LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 30, TERZO COMMA).
SENT. 177/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DI STATO DOPO CHE IL GOVERNO HA PROPOSTO REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ASSUNTA CARENZA DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA, NEL CONSIGLIO, QUANTO MENO DEL POTERE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI URGENTI E, TRA ESSI, QUELLO DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - IMPUGNAZIONE DI NORME DI LEGGE RILEVANTI AI FINI DI QUELLA PRONUNCIA - AMMISSIBILITA'. (COD. PROC. CIV., ART. 48, SECONDO COMMA; LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 30, TERZO COMMA).
Testo
In applicazione dell'art. 48, comma secondo, del codice di procedura civile, posto in relazione all'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comporti o meno essa la sospensione del potere di decidere il merito, non preclude al giudice amministrativo davanti a cui pende il processo principale, di adottare provvedimenti urgenti e tra gli altri quello di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato. Conseguentemente, quando nel corso di un giudizio amministrativo davanti al Consiglio di Stato sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione, lo stesso Consiglio di Stato investito della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, puo' sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine a norme di legge rilevanti ai fini di quella pronuncia sotto il profilo del fumus bonis juris e per l'accertamento della ricorrenza in concreto dei gravi motivi.
In applicazione dell'art. 48, comma secondo, del codice di procedura civile, posto in relazione all'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comporti o meno essa la sospensione del potere di decidere il merito, non preclude al giudice amministrativo davanti a cui pende il processo principale, di adottare provvedimenti urgenti e tra gli altri quello di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato. Conseguentemente, quando nel corso di un giudizio amministrativo davanti al Consiglio di Stato sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione, lo stesso Consiglio di Stato investito della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, puo' sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine a norme di legge rilevanti ai fini di quella pronuncia sotto il profilo del fumus bonis juris e per l'accertamento della ricorrenza in concreto dei gravi motivi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura civile
n. 0
art. 48
legge 06/12/1971
n. 1034
art. 30