Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (nel caso di specie: ricettazione di particolare tenuità) - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. L'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 207 del 2017, è pertanto necessario intervenire con una declaratoria di illegittimità costituzionale, che lascia intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell'istituto che prescindono dai limiti edittali di pena, fermo restando che il legislatore potrà fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del quale l'applicazione della causa di non punibilità non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale. (Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017).
L'art. 131-bis cod. pen. prevede una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge. (Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2019 e ordinanza n. 279 del 2017).
Per giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996).
Nella giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzionalità della sanzione penale, il minimo assoluto dei quindici giorni di reclusione ha identificato il punto di caduta di fattispecie delittuose talora espressive di una modesta offensività. (Precedente citato: sentenza n. 341 del 1994).