Sentenza 177/1973 (ECLI:IT:COST:1973:177)
Massima numero 6940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6936  6937  6938  6939


Titolo
SENT. 177/73 E. CONSIGLIO DI STATO - COMPOSIZIONE - POTERE DI SCELTA E DI NOMINA DEI CONSIGLIERI DA PARTE DEL GOVERNO - T.U. 26 GIUGNO 1924, ARTT. 1, 2 E 4 (MODIFICATO DALL'ART. 4 DEL R.D.L. 6 FEBBRAIO 1939, N. 478) E LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ARTT. 12, LETT. B, E 50 - ASSUNTA MANCANZA DI CONDIZIONI, LIMITI, CAUTELE E GARANZIE - DESUMIBILITA' DI QUESTE DA NORME COSTITUZIONALI IMMEDIATAMENTE OBBLIGATORIE (ARTT. 100, TERZO COMMA; 108, SECONDO COMMA; 102, SECONDO COMMA, ULTIMO INCISO; 106, TERZO COMMA) - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In tema di nomina governativa dei consiglieri di Stato la Costituzione, attraverso disposizioni immediatamente obbligatorie o esprimenti esigenze essenziali, pone presupposti, condizioni, limiti, cautele o garanzie di sostanza e di forma all'esercizio del potere di nomina: conseguentemente l'interpretazione delle norme ordinarie alla luce di quelle costituzionali comporta la loro legittimita'. Esse, infatti, danno vita ad una disciplina legislativa che, pur conferendo al Governo un ampio potere discrezionale garantisce, in materia, il rispetto della esigenza dell'idoneita' del giudice, nonche' di quella dell'indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100  co. 3

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Costituzione  art. 106  co. 3

Altri parametri e norme interposte