Sentenza 178/1973 (ECLI:IT:COST:1973:178)
Massima numero 6941
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 178/73 A. REGIONI - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ENTI LOCALI - ENTI OPERANTI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - CONTROLLO SUGLI ATTI E CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ORGANI - FATTISPECIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE CAMPANIA - POTERE DI NOMINA DI COMMISSARI STRAORDINARI DEGLI ASILI INFANTILI E DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - COMPETENZA DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI.
SENT. 178/73 A. REGIONI - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ENTI LOCALI - ENTI OPERANTI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - CONTROLLO SUGLI ATTI E CONTROLLO SOSTITUTIVO SUGLI ORGANI - FATTISPECIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE CAMPANIA - POTERE DI NOMINA DI COMMISSARI STRAORDINARI DEGLI ASILI INFANTILI E DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - COMPETENZA DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI.
Testo
In materia di controlli, spettano alla Regione - nei confronti degli enti locali operanti nel sistema delle specifiche materie elencate nell'art. 117 della Costituzione - oltre che il controllo (di legittimita' e di merito) sugli atti, anche il controllo sostitutivo sugli organi: atteso che - se e' vero che i controlli sugli organi presuppongono un rapporto di supremazia dell'ente controllante su quello controllato ed il potere di interferire nella sua organizzazione - vero e', altresi', che gli enti locali sopraddetti "risultano in definitiva per molteplici aspetti, appunto, sottoposti ai poteri di supremazia attribuiti alle Regioni". Di conseguenza debbono essere annullate le deliberazioni della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Campania con cui sono state annullate, per incompetenza, le delibere della Giunta regionale campana concernenti nomine di commissari straordinari per l'amministrazione temporanea di ente comunale di assistenza e beneficenza e di asilo infantile.
In materia di controlli, spettano alla Regione - nei confronti degli enti locali operanti nel sistema delle specifiche materie elencate nell'art. 117 della Costituzione - oltre che il controllo (di legittimita' e di merito) sugli atti, anche il controllo sostitutivo sugli organi: atteso che - se e' vero che i controlli sugli organi presuppongono un rapporto di supremazia dell'ente controllante su quello controllato ed il potere di interferire nella sua organizzazione - vero e', altresi', che gli enti locali sopraddetti "risultano in definitiva per molteplici aspetti, appunto, sottoposti ai poteri di supremazia attribuiti alle Regioni". Di conseguenza debbono essere annullate le deliberazioni della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Campania con cui sono state annullate, per incompetenza, le delibere della Giunta regionale campana concernenti nomine di commissari straordinari per l'amministrazione temporanea di ente comunale di assistenza e beneficenza e di asilo infantile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte