Sentenza 178/1973 (ECLI:IT:COST:1973:178)
Massima numero 6943
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 178/73 C. REGIONI - CONTROLLI SULLE PROVINCIE E I COMUNI - COORDINAMENTO DEGLI ARTT. 130 E 128 DELLA COSTITUZIONE - LIMITAZIONE AL CONTROLLO SUGLI ATTI - ESCLUSIONE DI UN CONTROLLO REGIONALE SUGLI ORGANI - COMPETENZA, IN MATERIA, DELLO STATO.
SENT. 178/73 C. REGIONI - CONTROLLI SULLE PROVINCIE E I COMUNI - COORDINAMENTO DEGLI ARTT. 130 E 128 DELLA COSTITUZIONE - LIMITAZIONE AL CONTROLLO SUGLI ATTI - ESCLUSIONE DI UN CONTROLLO REGIONALE SUGLI ORGANI - COMPETENZA, IN MATERIA, DELLO STATO.
Testo
La decisione di questa Corte n. 164 del 1972, affermando che i poteri di controllo della Regione rispetto ai Comuni e alle Provincie sono limitati al solo controllo sugli atti, non ha desunto tale limitazione dell'art. 130 Cost., isolatamente e di per se' considerato, bensi' dal coordinamento di esso con l'art. 128 Cost.. Ha osservato infatti che da questa norma appare la volonta' di mantenere alle Provincie ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale pertanto deve rimanere riservata l'intera loro disciplina organizzativa e funzionale, e che deve escludersi che la potesta' di sostituire nell'ufficio, in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga, possa ritenersi inclusa nei poteri di controllo della Regione previsti dall'art. 130 Cost., i quali sono limitati al controllo sugli atti. Il fulcro di quella decisione e' pertanto costituito dall'art. 128 Cost.
La decisione di questa Corte n. 164 del 1972, affermando che i poteri di controllo della Regione rispetto ai Comuni e alle Provincie sono limitati al solo controllo sugli atti, non ha desunto tale limitazione dell'art. 130 Cost., isolatamente e di per se' considerato, bensi' dal coordinamento di esso con l'art. 128 Cost.. Ha osservato infatti che da questa norma appare la volonta' di mantenere alle Provincie ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale pertanto deve rimanere riservata l'intera loro disciplina organizzativa e funzionale, e che deve escludersi che la potesta' di sostituire nell'ufficio, in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga, possa ritenersi inclusa nei poteri di controllo della Regione previsti dall'art. 130 Cost., i quali sono limitati al controllo sugli atti. Il fulcro di quella decisione e' pertanto costituito dall'art. 128 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte