Sentenza 178/1973 (ECLI:IT:COST:1973:178)
Massima numero 6944
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 178/73 D. REGIONI - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ENTI OPERANTI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE (NELLA SPECIE, BENEFICENZA PUBBLICA) - AMBITO DEL CONTROLLO - COORDINAMENTO DELL'ART. 130 CON L'ART. 118 DELLA COSTITUZIONE - FACOLTA' DELLE REGIONI DI INCIDERE SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI.
SENT. 178/73 D. REGIONI - CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ENTI OPERANTI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE (NELLA SPECIE, BENEFICENZA PUBBLICA) - AMBITO DEL CONTROLLO - COORDINAMENTO DELL'ART. 130 CON L'ART. 118 DELLA COSTITUZIONE - FACOLTA' DELLE REGIONI DI INCIDERE SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI.
Testo
Ben diversi sono i poteri delle Regioni rispetto agli enti locali operanti nel settore delle specifiche materie elencate nell'art. 117 della Costituzione. L'art. 130, riguardando i controlli di legittimita' e di merito sugli atti, va coordinato con l'art. 118 che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative per le materie di cui al precedente articolo, nelle quali funzioni rientrano i controlli sostitutivi sugli organi degli enti predetti. Se e' vero che la sentenza di questa Corte n. 24 del 1957 richiamata dalla decisione n. 164 del 1972, ha affermato che i controlli sugli organi presuppongono un rapporto di supremazia dell'ente controllante su quello controllato e il potere di interferire nell'organizzazione del secondo, non e' meno vero che questa Corte ha gia' riconosciuto che gli enti locali che operano nell'ambito di materie sulle quali spettano alle Regioni competenze legislative e amministrative "risultano in definitiva sottoposti per molteplici aspetti ai poteri di supremazia a quelle attribuiti" (sent. n. 62 del 1973); ne' e' discutibile la facolta' delle Regioni di incidere sull'ordinamento e quindi sulla organizzazione degli enti predetti. Nella specie si versa appunto in materia (la beneficenza pubblica) compresa tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione.
Ben diversi sono i poteri delle Regioni rispetto agli enti locali operanti nel settore delle specifiche materie elencate nell'art. 117 della Costituzione. L'art. 130, riguardando i controlli di legittimita' e di merito sugli atti, va coordinato con l'art. 118 che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative per le materie di cui al precedente articolo, nelle quali funzioni rientrano i controlli sostitutivi sugli organi degli enti predetti. Se e' vero che la sentenza di questa Corte n. 24 del 1957 richiamata dalla decisione n. 164 del 1972, ha affermato che i controlli sugli organi presuppongono un rapporto di supremazia dell'ente controllante su quello controllato e il potere di interferire nell'organizzazione del secondo, non e' meno vero che questa Corte ha gia' riconosciuto che gli enti locali che operano nell'ambito di materie sulle quali spettano alle Regioni competenze legislative e amministrative "risultano in definitiva sottoposti per molteplici aspetti ai poteri di supremazia a quelle attribuiti" (sent. n. 62 del 1973); ne' e' discutibile la facolta' delle Regioni di incidere sull'ordinamento e quindi sulla organizzazione degli enti predetti. Nella specie si versa appunto in materia (la beneficenza pubblica) compresa tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte