Sentenza 179/1973 (ECLI:IT:COST:1973:179)
Massima numero 6946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 179/73 A. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 179/73 A. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. - concernente il divieto di perizia psicologica - nuovamente proposta in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. - concernente il divieto di perizia psicologica - nuovamente proposta in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte