Sentenza 179/1973 (ECLI:IT:COST:1973:179)
Massima numero 6947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 179/73 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 179/73 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che il divieto di perizia psicologica impedirebbe all'imputato di fornire la prova di elementi determinanti a sua difesa. Invero posto che il principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto unitario, non dissociabile in parti tra loro separate (sent. n. 12 del 1966), e che la finalita' di rieducazione va contemperata con gli altri caratteri della pena (afflittivo, intimidatorio), ne consegue che dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non puo' ricavarsi un diritto dell'imputato ad ottenere una perizia psicologica rispetto al quale la norma impugnata costituisca mezzo elusivo di una corrispondente tutela processuale.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che il divieto di perizia psicologica impedirebbe all'imputato di fornire la prova di elementi determinanti a sua difesa. Invero posto che il principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto unitario, non dissociabile in parti tra loro separate (sent. n. 12 del 1966), e che la finalita' di rieducazione va contemperata con gli altri caratteri della pena (afflittivo, intimidatorio), ne consegue che dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non puo' ricavarsi un diritto dell'imputato ad ottenere una perizia psicologica rispetto al quale la norma impugnata costituisca mezzo elusivo di una corrispondente tutela processuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte