Sentenza 179/1973 (ECLI:IT:COST:1973:179)
Massima numero 6948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
06/12/1973; Decisione del
06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 179/73 C. PENA - APPLICAZIONE - COD. PEN., ART. 133, SECONDO COMMA - GRADUAZIONE DELLA PENA - RIFERIMENTO AL SOLO CARATTERE E NON ANCHE ALL'INTERA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 179/73 C. PENA - APPLICAZIONE - COD. PEN., ART. 133, SECONDO COMMA - GRADUAZIONE DELLA PENA - RIFERIMENTO AL SOLO CARATTERE E NON ANCHE ALL'INTERA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalita' dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalita' politica rimesso al legislatore ordinario.
Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalita' dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalita' politica rimesso al legislatore ordinario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte