Sentenza 179/1973 (ECLI:IT:COST:1973:179)
Massima numero 6948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6946  6947  6949


Titolo
SENT. 179/73 C. PENA - APPLICAZIONE - COD. PEN., ART. 133, SECONDO COMMA - GRADUAZIONE DELLA PENA - RIFERIMENTO AL SOLO CARATTERE E NON ANCHE ALL'INTERA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalita' dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalita' politica rimesso al legislatore ordinario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte