Sentenza 179/1973 (ECLI:IT:COST:1973:179)
Massima numero 6949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/12/1973;  Decisione del  06/12/1973
Deposito del 19/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6946  6947  6948


Titolo
SENT. 179/73 D. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO MINORILE - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DEL SECONDO PROCESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il divieto di perizia psicologica, di cui all'art. 314 c.p.p., non viola il principio d'eguaglianza in raffronto alla opposta disciplina vigente nel procedimento minorile: invero la peculiarita' di tale processo - assai evidente proprio nel campo della rieducazione - impedisce di ravvisare quella nota comune ai due procedimenti che permetta il raffronto degli stessi in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte