Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contributo regionale alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 - Mancato versamento entro il termine - Recupero, da parte del MEF, delle somme corrispondenti - Modalità - Riduzione delle risorse spettanti alla regione inadempiente a qualunque titolo - Ricomprensione anche delle risorse per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute - Intrinseca contraddittorietà della disposizione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge n. 213 del 2023, nel testo modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., nella parte in cui – nel prevedere che, in caso di mancato versamento del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028, nel termine stabilito si provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione – non esclude quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali, della famiglia e della tutela della salute. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, secondo la non implausibile interpretazione letterale prospettata, presenta carattere intrinsecamente contraddittorio, disconoscendo – in contrasto anche con il suo terzo periodo, che fa salve dette spese nel caso in cui il riparto avvenga tramite d.P.C.m., quando le regioni non siamo addivenute all’accordo – il carattere differenziato della spesa costituzionalmente necessaria. Nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica lo Stato può, infatti, tagliare risorse destinate alle citate finalità.