Sentenza 183/1973 (ECLI:IT:COST:1973:183)
Massima numero 6957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 183/73 E. SOVRANITA' DELLO STATO - LIMITAZIONI EX ART. 11 DELLA COSTITUZIONE - RATIFICA ED ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI CHE LE DETERMINANO - NON RICHIEDONO LA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - TRATTATO ISTITUTIVO DELLA C.E.E. E LEGGE DI ESECUZIONE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203, ART. 2.
SENT. 183/73 E. SOVRANITA' DELLO STATO - LIMITAZIONI EX ART. 11 DELLA COSTITUZIONE - RATIFICA ED ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI CHE LE DETERMINANO - NON RICHIEDONO LA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - TRATTATO ISTITUTIVO DELLA C.E.E. E LEGGE DI ESECUZIONE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203, ART. 2.
Testo
La disposizione dell'art. 11 della Costituzione significa che, quando ne ricorrano i presupposti, e' possibile stipulare trattati i quali comportino limitazione della sovranita', ed e' consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranita' prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. E' invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle limitazioni di sovranita', alle condizioni e per le finalita' ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessita' di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale. - S. n. 14/1964.
La disposizione dell'art. 11 della Costituzione significa che, quando ne ricorrano i presupposti, e' possibile stipulare trattati i quali comportino limitazione della sovranita', ed e' consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranita' prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. E' invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle limitazioni di sovranita', alle condizioni e per le finalita' ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessita' di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale. - S. n. 14/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte