Sentenza 183/1973 (ECLI:IT:COST:1973:183)
Massima numero 6958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 183/73 F. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ORDINAMENTO COMUNITARIO - AUTONOMIA RISPETTO A QUELLO INTERNO - REGOLAMENTI COMUNITARI - NATURA - EFFETTI.
SENT. 183/73 F. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ORDINAMENTO COMUNITARIO - AUTONOMIA RISPETTO A QUELLO INTERNO - REGOLAMENTI COMUNITARI - NATURA - EFFETTI.
Testo
I regolamenti emanati dagli organi della C.E.E. a' sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma appartengono all'ordinamento proprio della Comunita': il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorche' coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato. Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, ne' di diritto straniero, ne' di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri, senza la necessita' di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunita', si' da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. - S. n. 98/1965.
I regolamenti emanati dagli organi della C.E.E. a' sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma appartengono all'ordinamento proprio della Comunita': il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorche' coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato. Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, ne' di diritto straniero, ne' di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri, senza la necessita' di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunita', si' da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. - S. n. 98/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 74
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte