Sentenza 183/1973 (ECLI:IT:COST:1973:183)
Massima numero 6959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 183/73 G. COMUNITA' ECONOMIA EUROPEA - ORDINAMENTO COMUNITARIO - AUTONOMIA RISPETTO A QUELLO INTERNO - REGOLAMENTI COMUNITARI - NATURA - EFFETTI - NON SONO NECESSARI PROVVEDIMENTI STATALI DI RECEZIONE O DI RIPRODUZIONE - EVENTUALI NORME INTERNE ESECUTIVE DI ORGANIZZAZIONE O DI COPERTURA FINANZIARIA - NON POSSONO CONDIZIONARE O SOSPENDERE L'APPLICABILITA' DELLA NORMA COMUNITARIA.
SENT. 183/73 G. COMUNITA' ECONOMIA EUROPEA - ORDINAMENTO COMUNITARIO - AUTONOMIA RISPETTO A QUELLO INTERNO - REGOLAMENTI COMUNITARI - NATURA - EFFETTI - NON SONO NECESSARI PROVVEDIMENTI STATALI DI RECEZIONE O DI RIPRODUZIONE - EVENTUALI NORME INTERNE ESECUTIVE DI ORGANIZZAZIONE O DI COPERTURA FINANZIARIA - NON POSSONO CONDIZIONARE O SOSPENDERE L'APPLICABILITA' DELLA NORMA COMUNITARIA.
Testo
Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E., - sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive - , come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. E qualora uno di questi regolamenti comportasse per lo Stato la necessita' di emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici e servizi amministrativi, ovvero provvedere a nuove o maggiori spese, prive della copertura finanziaria richiesta dall'art. 81 della Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, e' ovvio che l'adempimento di questi obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria, la quale, quanto meno nel suo contenuto intersoggettivo, entra immediatamente in vigore.
Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E., - sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive - , come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. E qualora uno di questi regolamenti comportasse per lo Stato la necessita' di emanare norme esecutive di organizzazione dirette alla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici e servizi amministrativi, ovvero provvedere a nuove o maggiori spese, prive della copertura finanziaria richiesta dall'art. 81 della Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, e' ovvio che l'adempimento di questi obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria, la quale, quanto meno nel suo contenuto intersoggettivo, entra immediatamente in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte