Giudice rimettente - Corte dei conti in sede di controllo sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza.
Nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) ricorrono le condizioni in presenza delle quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. Pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, l'attività della Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013, n. 226 del 1976).
Le condizioni che legittimano la Corte dei conti a sollevare l'incidente di costituzionalità nell'ambito della funzione di controllo sui bilanci preventivi e successivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono: a) applicazione di parametri normativi; b) giustiziabilità del provvedimento di controllo; c) pieno contraddittorio con l'ente controllato sia nell'ambito del sindacato di legittimità-regolarità che nell'eventuale giudizio impugnatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 39 del 2014 e n. 226 del 1976).