Sentenza 184/1973 (ECLI:IT:COST:1973:184)
Massima numero 6965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  18/12/1973;  Decisione del  18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 184/73. ASSISTENZA E PREVIDENZA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITA' "UNA TANTUM" - CARATTERE DI RETRIBUZIONE DIFFERITA - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE - L. 26 LUGLIO 1965, N. 965, ART. 5, ULTIMO COMMA - RIDUZIONE ALLA META' DELL'INDENNITA' "UNA TANTUM" - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'indennita' "una tantum" liquidata in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente costituisce, come la pensione, parte del compenso dovuto per il lavoro prestato la cui corresponsione differita serve ad agevolare eventuali difficolta' economiche che possono insorgere quando viene meno la retribuzione. La misura dell'indennita' deve essere quindi commisurata in proporzione della durata del lavoro prestato e della complessiva retribuzione di carattere continuativo senza che il motivo che da' luogo alla risoluzione del rapporto (colpa del lavoratore o dimissioni volontarie) possa avere alcuna incidenza, come, tra l'altro, e' stabilito per la quasi totalita' della categoria dei lavoratori. Va pertanto dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 5, ultimo comma, l. 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui riduce alla meta' la misura dell'indennita' per il personale degli enti locali cessato dal servizio per dimissioni volontarie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte