Sentenza 185/1973 (ECLI:IT:COST:1973:185)
Massima numero 6966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 185/73. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - SEQUESTRO E PRELIEVO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEGNALAZIONE DI ESPERTO, FIDUCIARIO DELLA PARTE LESA - FUNZIONI AUSILIARIE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - COD. PROC. PEN., ART. 223, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 185/73. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - SEQUESTRO E PRELIEVO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEGNALAZIONE DI ESPERTO, FIDUCIARIO DELLA PARTE LESA - FUNZIONI AUSILIARIE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - COD. PROC. PEN., ART. 223, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Poiche' gli accertamenti e le operazioni importano un giudizio tecnico, cioe' si risolvono in veri e propri atti peritali, le guarentigie difensive debbono essere osservate anche in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria. Quando, invece, le operazioni si limitano al prelievo, di carattere meramente preparatorio rispetto all'attivita' istruttoria, esse sono di spettanza della polizia giudiziaria e non postulano le garanzie di difesa sancite dalla Costituzione. L'esperto, fiduciario della parte lesa, che segnali la commissione di un reato alla polizia giudiziaria, la quale provvede poi al sequestro ed al prelievo di una bottiglia, non e' un ausiliario della polizia giudiziaria e tanto meno un esperto, sibbene un semplice denunziante e un (eventuale e futuro) testimonio.
Poiche' gli accertamenti e le operazioni importano un giudizio tecnico, cioe' si risolvono in veri e propri atti peritali, le guarentigie difensive debbono essere osservate anche in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria. Quando, invece, le operazioni si limitano al prelievo, di carattere meramente preparatorio rispetto all'attivita' istruttoria, esse sono di spettanza della polizia giudiziaria e non postulano le garanzie di difesa sancite dalla Costituzione. L'esperto, fiduciario della parte lesa, che segnali la commissione di un reato alla polizia giudiziaria, la quale provvede poi al sequestro ed al prelievo di una bottiglia, non e' un ausiliario della polizia giudiziaria e tanto meno un esperto, sibbene un semplice denunziante e un (eventuale e futuro) testimonio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte