Sentenza 186/1973 (ECLI:IT:COST:1973:186)
Massima numero 6967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  18/12/1973;  Decisione del  18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6968


Titolo
SENT. 186/73 A. PROCESSO PENALE - DIFESA DELL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ARTT. 134 E 304 - NON PREVEDONO CHE, AI FINI DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA, L'IMPUTATO CHE SI ASSUMA INFERMO DI MENTE SIA LEGALMENTE RAPPRESENTATO DAL TUTORE O DA UN CURATORE SPECIALE - NON VIOLANO GLI ARTICOLI 2, 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 134 e 304 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'interposizione di uno speciale rappresentante legale dell'imputato incapace di intendere e di volere, nell'atto di nomina del difensore di fiducia, non comportano un'irrazionale disparita' di trattamento, nei confronti dell'imputato capace, e non sono pertanto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, volto a garantire il diritto di autodifesa o difesa materiale parallelo e distinto dal diritto di difesa tecnica. - S. n. 205/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte