Sentenza 187/1973 (ECLI:IT:COST:1973:187)
Massima numero 6969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6970
Titolo
SENT. 187/73 A. TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO - NORME RELATIVE ALLA SUA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - LEGGE 25 NOVEMBRE 1926, N. 2008; R.D. 12 DICEMBRE 1926, N. 2062; D. LG. LGT. 5 OTTOBRE 1944, N. 316 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, 102, PRIMO E SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA SOPRAVVENUTA COSTITUZIONE - EVENTUALE DICHIARAZIONE DELLA LORO ILLEGITTIMITA' - NON COMPORTA LA NULLITA' O L'INESISTENZA DELLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL TRIBUNALE, NE' LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI DI QUESTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPOSTA NEI CONFRONTI DEGLI INDICATI ATTI NORMATIVI - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 187/73 A. TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO - NORME RELATIVE ALLA SUA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - LEGGE 25 NOVEMBRE 1926, N. 2008; R.D. 12 DICEMBRE 1926, N. 2062; D. LG. LGT. 5 OTTOBRE 1944, N. 316 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, 102, PRIMO E SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA SOPRAVVENUTA COSTITUZIONE - EVENTUALE DICHIARAZIONE DELLA LORO ILLEGITTIMITA' - NON COMPORTA LA NULLITA' O L'INESISTENZA DELLE SENTENZE PRONUNCIATE DAL TRIBUNALE, NE' LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI DI QUESTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPOSTA NEI CONFRONTI DEGLI INDICATI ATTI NORMATIVI - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di attuazione e del d. lg. lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato" sollevata dalla Corte di appello di Ancona, in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo e 104, comma primo, della Costituzione, con ordinanza emessa il 15 luglio 1971 sul ricorso proposto da Magini Enrico diretto ad ottenere la reiscrizione nelle liste elettorali dalle quali era stato cancellato per effetto di una sentenza contro di lui pronunciata dal tribunale speciale per la difesa dello Stato. Sebbene il giudice a quo muova dalla incontestabile premessa dell'incostituzionalita' delle norme relative alla costituzione e funzionamento del tribunale speciale e sia sufficiente per mente alla disposizioni della legge 2008 del 1926 riguardanti la qualita' e la posizione dei componenti del tribunale per inferirne che detto organo era privo di quei requisiti di imparzialita' ed indipendenza che la Carta costituzionale esige per il retto esercizio della funzione giurisdizionale, l'accoglimento della questione nei termini in cui e' stata proposta non comporterebbe l'asserita conseguenza della nullita' assoluta o inesistenza delle sentenze emesse dal tribunale speciale; ne' dalla dichiarazione di incostituzionalita' deriverebbe la cessazione degli effetti penali delle sentenze stesse non trattandosi di incostituzionalita' di norme incriminatrici.
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di attuazione e del d. lg. lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato" sollevata dalla Corte di appello di Ancona, in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo e 104, comma primo, della Costituzione, con ordinanza emessa il 15 luglio 1971 sul ricorso proposto da Magini Enrico diretto ad ottenere la reiscrizione nelle liste elettorali dalle quali era stato cancellato per effetto di una sentenza contro di lui pronunciata dal tribunale speciale per la difesa dello Stato. Sebbene il giudice a quo muova dalla incontestabile premessa dell'incostituzionalita' delle norme relative alla costituzione e funzionamento del tribunale speciale e sia sufficiente per mente alla disposizioni della legge 2008 del 1926 riguardanti la qualita' e la posizione dei componenti del tribunale per inferirne che detto organo era privo di quei requisiti di imparzialita' ed indipendenza che la Carta costituzionale esige per il retto esercizio della funzione giurisdizionale, l'accoglimento della questione nei termini in cui e' stata proposta non comporterebbe l'asserita conseguenza della nullita' assoluta o inesistenza delle sentenze emesse dal tribunale speciale; ne' dalla dichiarazione di incostituzionalita' deriverebbe la cessazione degli effetti penali delle sentenze stesse non trattandosi di incostituzionalita' di norme incriminatrici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte