Sentenza 188/1973 (ECLI:IT:COST:1973:188)
Massima numero 6971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6972
Titolo
SENT. 188/73 A. LAVORO - GIORNALISTI - D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 153 - ESTENSIONE "ERGA OMNES" DELL'ART. 27, LETT. A, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO DEL 10 GENNAIO 1959 - DIMISSIONI DEL GIORNALISTA CHE NON ABBIA SUPERATO I CINQUE ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELL'AZIENDA - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' AL CINQUANTA PER CENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 188/73 A. LAVORO - GIORNALISTI - D.P.R. 16 GENNAIO 1961, N. 153 - ESTENSIONE "ERGA OMNES" DELL'ART. 27, LETT. A, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO DEL 10 GENNAIO 1959 - DIMISSIONI DEL GIORNALISTA CHE NON ABBIA SUPERATO I CINQUE ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELL'AZIENDA - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' AL CINQUANTA PER CENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 27 del contratto collettivo per i giornalisti del 1959, pur non escludendo il diritto del giornalista dimissionario a percepire l'indennita' di anzianita', ne riduce tuttavia la misura al cinquanta per cento, quando non abbia superato i cinque anni di anzianita' di servizio. Questa riduzione, prevista dal contratto unicamente per il caso delle dimissioni, integra una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri casi di risoluzione del rapporto, in palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E' infatti evidente che a parita' di lavoro prestato, e ricorrendo le stesse condizioni poste dalla legge come elementi essenziali per la sua determinazione, la misura dell'indennita' non possa essere diversa per effetto delle circostanze concernenti la cessazione del rapporto.
L'art. 27 del contratto collettivo per i giornalisti del 1959, pur non escludendo il diritto del giornalista dimissionario a percepire l'indennita' di anzianita', ne riduce tuttavia la misura al cinquanta per cento, quando non abbia superato i cinque anni di anzianita' di servizio. Questa riduzione, prevista dal contratto unicamente per il caso delle dimissioni, integra una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri casi di risoluzione del rapporto, in palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E' infatti evidente che a parita' di lavoro prestato, e ricorrendo le stesse condizioni poste dalla legge come elementi essenziali per la sua determinazione, la misura dell'indennita' non possa essere diversa per effetto delle circostanze concernenti la cessazione del rapporto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte