Sentenza 188/1973 (ECLI:IT:COST:1973:188)
Massima numero 6972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
18/12/1973; Decisione del
18/12/1973
Deposito del 27/12/1973; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6971
Titolo
SENT. 188/73 B. LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CRITERI DI DETERMINAZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. CIV., ART. 2120 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 188/73 B. LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CRITERI DI DETERMINAZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COD. CIV., ART. 2120 - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il principio sancito dall'art. 2120 del codice civile, per cui al lavoratore e' dovuta una indennita' "proporzionale agli anni di servizio", non esige che la misura dell'indennita' debba sempre essere determinata in base ad un rapporto fisso e costante con il numero degli anni del servizio prestato, e pertanto non esclude che, in sede convenzionale, - come di fatto avviene in numerosi contratti collettivi -, la durata del rapporto di lavoro possa essere frazionata in piu' periodi, ad ognuno dei quali corrisponda un diverso coefficiente o una diversa aliquota di valore crescente per i successivi scaglioni. Sotto questo profilo, - sempreche' la misura-base dell'indennita', ovvero l'aliquota retributiva stabilita per il periodo minimo di anzianita', possa ritenersi idonea ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle esigenze derivanti dalla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione -, l'attribuzione a tutti gli appartenenti ad una stessa categoria, per i primi cinque anni di servizio, di un'indennita' in misura inferiore rispetto a quella prevista per gli anni successivi, non potrebbe giudicarsi illegittima, ne' contrastante con il principio di eguaglianza.
Il principio sancito dall'art. 2120 del codice civile, per cui al lavoratore e' dovuta una indennita' "proporzionale agli anni di servizio", non esige che la misura dell'indennita' debba sempre essere determinata in base ad un rapporto fisso e costante con il numero degli anni del servizio prestato, e pertanto non esclude che, in sede convenzionale, - come di fatto avviene in numerosi contratti collettivi -, la durata del rapporto di lavoro possa essere frazionata in piu' periodi, ad ognuno dei quali corrisponda un diverso coefficiente o una diversa aliquota di valore crescente per i successivi scaglioni. Sotto questo profilo, - sempreche' la misura-base dell'indennita', ovvero l'aliquota retributiva stabilita per il periodo minimo di anzianita', possa ritenersi idonea ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle esigenze derivanti dalla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione -, l'attribuzione a tutti gli appartenenti ad una stessa categoria, per i primi cinque anni di servizio, di un'indennita' in misura inferiore rispetto a quella prevista per gli anni successivi, non potrebbe giudicarsi illegittima, ne' contrastante con il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte