Sentenza 1/1974 (ECLI:IT:COST:1974:1)
Massima numero 6974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
09/01/1974; Decisione del
09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6975
Titolo
SENT. 1/74 A. SCIOPERO - COSTITUZIONE, ART. 40 - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA - OPERATIVITA' DEL DIRITTO ANCHE IN MANCANZA DELLE PREVISTE NORME REGOLATRICI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' (SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE) - FINALITA' RETRIBUTIVE O, PIU' LATAMENTE, ECONOMICHE (ARG. EX TITOLO III, PARTE I, DELLA COSTITUZIONE) - SCIOPERO MIRANTE ESCLUSIVAMENTE AD INCIDERE SULL'INDIRIZZO GENERALE DEL GOVERNO - NON E' GARANTITO.
SENT. 1/74 A. SCIOPERO - COSTITUZIONE, ART. 40 - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA - OPERATIVITA' DEL DIRITTO ANCHE IN MANCANZA DELLE PREVISTE NORME REGOLATRICI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' (SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE) - FINALITA' RETRIBUTIVE O, PIU' LATAMENTE, ECONOMICHE (ARG. EX TITOLO III, PARTE I, DELLA COSTITUZIONE) - SCIOPERO MIRANTE ESCLUSIVAMENTE AD INCIDERE SULL'INDIRIZZO GENERALE DEL GOVERNO - NON E' GARANTITO.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato il diritto di sciopero e' operante nell'ordinamento indipendentemente dalla emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalita'. Tuttavia, nonostante tale carenza, lo sciopero gia' soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto cosi' come fu accolto dalla Costituzione, sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte ha altresi' chiarito che lo sciopero e' legittimo non solo quando sia volto a finalita' retributive ma anche quando, piu' in generale, esso venga proclamato "in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione", restando escluso dalla tutela costituzionale quello sciopero che, senza alcun collegamento con i suddetti interessi, venga effettuato allo scopo di incidere "sull'indirizzo generale del Governo". Cfr.: sentt. nn. 123 del 1962 e 141 del 1967.
Come la Corte ha gia' affermato il diritto di sciopero e' operante nell'ordinamento indipendentemente dalla emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalita'. Tuttavia, nonostante tale carenza, lo sciopero gia' soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto cosi' come fu accolto dalla Costituzione, sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte ha altresi' chiarito che lo sciopero e' legittimo non solo quando sia volto a finalita' retributive ma anche quando, piu' in generale, esso venga proclamato "in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione", restando escluso dalla tutela costituzionale quello sciopero che, senza alcun collegamento con i suddetti interessi, venga effettuato allo scopo di incidere "sull'indirizzo generale del Governo". Cfr.: sentt. nn. 123 del 1962 e 141 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte