Sentenza 1/1974 (ECLI:IT:COST:1974:1)
Massima numero 6975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
09/01/1974; Decisione del
09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6974
Titolo
SENT. 1/74 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 15 E 28 - NULLITA' DI ATTI DEL DATORE DI LAVORO PREGIUDIZIEVOLI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI CHE ABBIANO PARTECIPATO AD UNO SCIOPERO - PRESUPPONE IL CONTENUTO ED I LIMITI DI LEGITTIMITA' DELLO SCIOPERO GIA' FISSATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE (E DIRETTAMENTE APPLICABILI, NEI SINGOLI CASI, DAI GIUDICI DI MERITO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/74 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 15 E 28 - NULLITA' DI ATTI DEL DATORE DI LAVORO PREGIUDIZIEVOLI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI CHE ABBIANO PARTECIPATO AD UNO SCIOPERO - PRESUPPONE IL CONTENUTO ED I LIMITI DI LEGITTIMITA' DELLO SCIOPERO GIA' FISSATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE (E DIRETTAMENTE APPLICABILI, NEI SINGOLI CASI, DAI GIUDICI DI MERITO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben puo' riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimita' del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.
Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben puo' riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimita' del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 40
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 50
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte