Sentenza 2/1974 (ECLI:IT:COST:1974:2)
Massima numero 6976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  09/01/1974;  Decisione del  09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 2/74. PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA SUI RICORSI IN CUI IL PROCURATORE GENERALE E' ATTIVAMENTE O PASSIVAMENTE LEGITTIMATO COME PARTE - COD. PROC. CIV., ART. 380, PRIMO COMMA - CONSENTE L'ASSISTENZA, IN CAMERA DI CONSIGLIO, DELLO STESSO PROCURATORE GENERALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. GIURISDIZIONE - DELIBERAZIONE DELLE SENTENZE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ORGANO GIUDICANTE - PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - ALTERA LE REGOLE DEL CONTRADDITTORIO E VIOLA L'EGUAGLIANZA EFFETTIVA TRA LA PARTI.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 380 del codice di procedura civile nella parte in cui consente l'assistenza del procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale e' attivamente o passivamente legittimato coma parte. Ed invero, posto il principio che la deliberazione della sentenza e' compito esclusivo dell'organo giudicante, la presenza di una parte, sia pure investita, come il pubblico ministero, di un'alta funzione di giustizia, nel momento in cui la causa viene decisa, altera le regole del contraddittorio, le quali postulano che in ogni giudizio, salvo che non ostino gravi motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse, le parti siano poste in condizioni di completa ed effettiva eguaglianza. Cfr.: sent. n. 27 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte