Sentenza 3/1974 (ECLI:IT:COST:1974:3)
Massima numero 6977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1974;  Decisione del  09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6978  6979  6980


Titolo
SENT. 3/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA QUANDO LA NORMA IMPUGNATA REGOLA IL RAPPORTO SOTTOPOSTO AL GIUDICE DI MERITO E CONDIZIONA LA PRONUNCIA DI QUESTO - FATTISPECIE - SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11 - DURATA DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - ISTANZA TENDENTE AD OTTENERNE LA DETERMINAZIONE.

Testo
Perche' sussista il nesso di pregiudizialita' fra la decisione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale e' sufficiente che la norma impugnata, nell'interpretazione adottata dal giudice "a quo", regoli il rapporto sottoposto al suo esame e condizioni pertanto la relativa pronunzia sul merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23