Sentenza 3/1974 (ECLI:IT:COST:1974:3)
Massima numero 6978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1974;  Decisione del  09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6977  6979  6980


Titolo
SENT. 3/74 B. SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11 - SORVEGLIANZA SPECIALE - REATO COMMESSO NEL CORSO DEL TERMINE DI DURATA - DUPLICAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - PREVISIONE DI UN ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E NON LOSSERVANZA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 13 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza, ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Prevedendo cosi' la suddetta norma l'applicazione della misura di sorveglianza come conseguenza di un provvedimento del giudice emanato nei modi di legge previa constatazione dei necessari presupposti, ed essendo quindi osservate le esigenze formali della previsione legale e dell'atto motivato dall'autorita' giudiziaria posta dall'art. 13 della Costituzione, deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della menzionata norma per pretesa violazione della garanzia giurisdizionale della liberta' personale sancita dal citato precetto costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte