Sentenza 3/1974 (ECLI:IT:COST:1974:3)
Massima numero 6979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/01/1974; Decisione del
09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/74 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11 - SORVEGLIANZA SPECIALE - REATO COMMESSO NEL CORSO DEL TERMINE DI DURATA - DUPLICAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - PREVISIONE DI UN ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CON L'OSSERVANZA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 3/74 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11 - SORVEGLIANZA SPECIALE - REATO COMMESSO NEL CORSO DEL TERMINE DI DURATA - DUPLICAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - PREVISIONE DI UN ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CON L'OSSERVANZA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria, e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte